Note interpretative sulla Fattura Elettronica PA

Come pubblicato alla pagina Fatturazione Elettronica PA dell’Agenzia delle Entrate, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

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I principali e più rilevanti contenuti del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 sulla fattura elettronica PA sono stati oggetto di delucidazioni nella circolare del ministero dell’Economia del 31 marzo 2014 n. 1, i cui punti interessati sono i seguenti:

Le varie PA sono tenute a inserire le anagrafiche dei propri uffici competenti a ricevere le fatture nell’IPA, l’indice delle Pubbliche Amministrazioni che dovrà quindi assegnare un codice univoco al singolo ufficio e renderlo pubblico sul sito www.indicepa.gov.it
La circolare interpretativa, oltre a ricordare alle PA che è necessario comunicare tali informazioni all’IPA tre mesi prima che scatti l’obbligo di fatturazione elettronica, puntualizza che tale obbligo sussiste anche per le PA per le quali non è stata ancora definita la data di entrata in vigore. Viene altresì ricordato che le PA una volta ottenuto il codice ufficio di destinazione devono comunicarlo ai propri fornitori.

La circolare dopo avere ricordato che le fatture devono essere inviate solamente tramite il Sistema di Interscambio e non più alle singole amministrazioni, ribadisce anche che in ogni caso il Sistema di Interscambio comunicherà l’esito del recapito, sia esso positivo che negativo. In caso di mancato recapito, viene chiarito che la notifica di questo evento basta a provare la ricezione della fattura elettronica PA da parte del sistema di interscambio e quindi la trasmissione da parte dell’emittente, ossia l’emissione della fattura.

Trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al pagamento se non riceveranno la fattura nella modalità elettronica. Le fatture cartacee potranno essere accettate e pagate solo in caso siano state emesse entro in termine previsto. Viene comunque specificato che nel caso di fatture cartacee emesse prima della scadenza dei termini ma ancora in fase di processo dopo la stessa data, dovranno essere considerate valide e quindi la PA deve portare a compimento il procedimento.

In questo ultimo punto vengono analizzati in dettaglio alcuni specifici casi in cui non sia possibile recapitare la fattura elettronica PA:

a- Codice Ufficio dell’amministrazione non deducibile dall’IPA. Nel caso in cui la PA è presente in IPA ma non è identificabile in modo unico il codice ufficio, il fornitore può utilizzare un apposito ufficio di fatturazione centrale “Uff_eFatturaPA”;

b- Amministrazione non censita in IPA. In questo caso i fornitori possono usare un codice di default, il SdI risponderà con una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”. Questa notifica basterà a dimostrare che la fattura è stata emessa pur non essendo recapitata per cause non imputabili al fornitore. In questo specifico caso il fornitore potrà inviare l’attestato del SdI (che contiene la fattura elettronica) alla PA, per esempio tramite la posta elettronica, il committente dovrà quindi procedere al pagamento della stessa;

c- Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche. In questo specifico caso il SdI contatta la PA per risolvere il problema, qualora non sia possibile risolverlo il SdI invia al fornitore una notifica di “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” e si rientra nella modalità sopra descritta.